Art. 1.
(Riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza).

      1. Al personale del Ministero della giustizia adibito alla conduzione di automezzi speciali è riconosciuta, durante il servizio, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
      2. La qualifica di agente di pubblica sicurezza è riconosciuta anche ogniqualvolta la persona autorizzata ad essere trasportata richieda al conducente dell'autoveicolo l'uso dei dispositivi previsti dall'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
      3. È fatta salva, comunque, l'autonoma richiesta del personale di cui al comma 1 per l'eventuale passaggio orizzontale di qualifica, così come disposto dalla contrattazione collettiva.